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Accordo ponte Aris Cdr Rsa

In data odierna, il Consiglio Nazionale dell’ARIS ha ratificato l’ipotesi d’accordo ponte sottoscritta, all’esito di una lunga e complessa trattativa, per le Struttura appartenenti al settore dei Centri di riabilitazione e delle Rsa, il cui testo è disponibile al link: https://www.arisassociazione.test1.studiograffiti.eu/uploaded/f634ece6a78cb74d.pdf

Grazie a tale accordo, lo sciopero proclamato per il giorno 31 gennaio p.v. è stato revocato. L’intesa – sottoscritta da tutte le OO.SS., ivi inclusa la FP CGIL - rinnova il ccnl del 5 dicembre 2012, confermandone l’impostazione ed i contenuti, con alcune innovazioni.

In particolare, l’accordo conferma le retribuzioni tabellari vigenti e, con decorrenza dal 1° marzo 2024, istituisce una nuova voce retributiva (denominata ERA – Elemento Retributivo Aggiuntivo), al fine di allineare la retribuzione fissa del ccnl a quella stabilita dalla media dei contratti collettivi in vigore. L’ERA assume un valore unico di 40 euro lordi mensili (per 13 mensilità) per tutti i lavoratori beneficiari del superminimo di cui all’art. 56 del ccnl, a prescindere dalla qualifica e dalla categoria di inquadramento.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori non beneficiari del suddetto superminimo, è previsto un Elemento Retributivo Aggiuntivo “base”, variabile sulla base della categoria di inquadramento, secondo quanto indicato nella tabella allegata (all. 1), cui – per i lavoratori appartenenti a determinate qualifiche e livelli contrattuali – si aggiunge l’integrazione mensile prevista dal prospetto che parimenti si allega (all.2).

L’accordo, inoltre, prevede che tutta la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, ivi inclusa quella per gli RLS, possa essere svolta in modalità e-learning, compatibilmente con le vigenti disposizioni.

Tale previsione colma il vuoto normativo derivante dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, che attualmente non consente la formazione a distanza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in assenza di specifiche disposizioni contrattuali.

L’intesa, infine, conferma le causali già previste dal ccnl per i contratti a tempo determinato e, inoltre, ne introduce alcune nuove; in particolare, si segnala la novità

riguardante gli OSS ed i professionisti sanitari in possesso di un titolo straniero non riconosciuto in Italia, reclutati temporaneamente ai sensi dell’art. 15 del DecretoBollette, per i quali è prevista una specifica causale e la possibilità di sottoscrivere contratti a termine fino a 36 mesi (anziché 24).

Sono in fase di pianificazione webinar per meglio esplicitare i contenuti tecnici dell'accordo.

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