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A proposito del Bilancio semplificato ETS

Segnaliamo che con emendamento (n. 4.500) approvato dalla Camera (seduta del 4 aprile) al disegno di

legge in materia di politiche sociali e terzo settore (1532-ter-A), in accoglimento delle istanze di

semplificazione provenienti da più parti, vengono incrementati i limiti dei ricavi, rendite, proventi o entrate

per la redazione del bilancio semplificato da parte degli enti del terzo settore.

Se l’emendamento troverà approvazione anche da parte del Senato (la trattazione è calendarizzata per il 9

aprile), la soglia entro la quale gli obblighi di bilancio si considereranno assolti attraverso il c.d. “rendiconto

per cassa” è elevata a 300.000 euro, ma solo per gli enti del terzo settore privi di personalità giuridica.

Lo stesso emendamento prevede poi (con l’aggiunta all’articolo 13 del CdTS del comma 2-bis ), che per tutti

gli enti del terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori

a 60.000 euro, il rendiconto per cassa possa indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Viene inoltre integrato il comma il comma 5 del medesimo art. 13 per prevedere che gli ETS che esercitano

la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, se non rivestono la

qualifica di imprese sociali, possano redigere il bilancio di esercizio (formato, comma 1: dallo stato

patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla

relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le

modalità di perseguimento delle finalità statutarie) secondo i modelli definiti con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Da ultimo l’emendamento in rassegna prospetta una modifica all’articolo 87 del Codice del terzo settore in

materia di scritture contabili.

La previsione richiamata (comma 1) vuole che gli enti del terzo settore non commerciali (articolo 79,

comma 5), che non applicano il regime forfetario di cui all’articolo 86 (riservato a OdV e APS), a pena di

decadenza dai benefici fiscali, in relazione all’attività complessivamente svolta, hanno l’obbligo di redigere

scritture contabili cronologiche e sistematiche, atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le

operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, rappresentando adeguatamente in bilancio, in modo

distinto, le attività di interesse generale e quelle diverse.

Ebbene, la modifica normativa in itinere prevede che in relazione alle attività svolte con modalità

commerciali, gli enti del terzo settore possano tenere contabilità semplificata indipendentemente

dall’ammontare dei ricavi conseguiti, con precisazione che gli obblighi di tenuta di tenuta di scritture

contabili cronologiche e sistematiche si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e

del libro inventari.

Vi terremo informati nel prosieguo dell’evoluzione della norma.

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