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La Corte Costituzionale e la non punibilità del suicidio assistito

La Corte costituzionale ha recentemente dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Gip di Firenze sull’articolo 580 del Codice penale, che miravano a estendere l’area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla stessa Corte con una precedente sentenza del 2019. Pertanto, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli già individuati, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza. I seguenti requisiti devono così essere accertati dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali stabilite:

irreversibilità della patologia;

presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili;

dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale;

capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli.

La questione di costituzionalità nasce da un procedimento penale contro tre persone che hanno aiutato un paziente affetto da sclerosi multipla di grado avanzato, in stato di quasi totale immobilità, ad accedere al suicidio assistito in una struttura privata svizzera.

Il Gip ha rilevato che il paziente si trovava in una condizione di acuta sofferenza, determinata da una patologia irreversibile e aveva formato la propria decisione in modo libero e consapevole, ma non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Così, ha ritenuto che non sussistessero tutte le condizioni di non punibilità del suicidio assistito e ha espresso alla Corte il dubbio di costituzionalità sul requisito della necessità del malato di essere «tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale», rispetto all’articolo 3 della Costituzione.

Questo perché creerebbe disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche: la condizione di essere sostenuti da una macchina sarebbe frutto di circostanze accidentali, come il modo in cui la patologia si è presentata e il tipo di terapie disponibili. Inoltre, il requisito della dipendenza dalle macchine comprimerebbe la libertà di autodeterminazione del malato, che potrebbe essere indotto ad accettare trattamenti di sostegno vitale, che altrimenti avrebbe rifiutato, solo per poter accedere al suicidio assistito.

Davanti al vuoto normativo in questo particolare caso, la Consulta è dunque intervenuta per precisare la nozione di «trattamenti di sostegno vitale». Pur escludendo il fatto che questo requisito «determini irragionevoli disparità di trattamento tra i pazienti», i giudici hanno sottolineato che i trattamenti di sostegno vitale vanno considerati esistenti o meno sulla base del senso sistematico della sentenza del 2019. «Questa sentenza si basa sul riconoscimento del diritto fondamentale del paziente a rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività», quindi sono incluse anche «procedure» che «possono essere apprese anche da familiari o “caregivers” che assistono il paziente, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo».

Inoltre, la Corte ha precisato che, ai fini dell’accesso al suicidio assistito, «non vi può essere distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può chiedere l’interruzione, e quella del paziente che non vi è ancora sottoposto, ma ha ormai necessità di tali trattamenti per sostenere le sue funzioni vitali».

Proprio queste specifiche, dunque, di fatto allargano la nozione che prima – apparentemente – sembrava limitare il diritto ad accedere al suicidio assistito solo ai pazienti che dipendevano dai macchinari ospedalieri e ora medici e giudici potranno applicare anche i criteri esplicitati nella loro valutazione.


Minime osservazioni della Conferenza Episcopale Italiana.

La sentenza, attesa e probabilmente temuta allo stesso tempo, è stata forse meno incisiva di come avrebbe potuto essere, ma ha comunque aggiunto un ulteriore grado di discrezionalità su una questione che continua a dividere profondamente il Paese.

Su un tema che riguarda anche valutazioni etiche, la Consulta prosegue nel solco dei suoi predecessori, che hanno investito la Corte del compito di colmare i vuoti della politica. Infatti, la c.d. sentenza Cappato era stata un’apripista nel porre dei paletti oggettivi sul fine vita in assenza di una legge, di fatto producendo una sorta di compromesso che in Parlamento non era stato possibile trovare.

La nuova decisione segue la stessa impostazione: conferma le conclusioni del 2019, ma li precisa ulteriormente, allargandone gli argini.

La Corte è anche tornata a esprimere «il forte auspicio» che il legislatore intervenga con una «diversa disciplina», oppure assicurando «concreta attuazione ai principi fissati».

 


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